Danno alla persona

Lesioni personali e reati contro la persona (danno alla persona)

Lesioni personali dolose

Il reato di lesioni personali è una delle fattispecie dei delitti che offendono l’integrità fisica o psichica della persona…L’articolo 582 c.p.  prevede che chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il concetto di “malattia” è piuttosto ampio, e per la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata comprende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale che innesti un significato processo patologico, anche non definitivo, ossia un’alterazione anatomica che comporti una riduzione apprezzabile di funzionalità e pertanto una fase di successivo recupero. Per ragioni di esemplificazione, si può qui ricondurre la nozione di malattia a quanto refertato in sede medico-clinica (si pensi alla certificazione del pronto soccorso) e all’attestazione dei giorni di prognosi. Proprio tali giorni di prognosi sono fondamentali al fine di poter ricondurre l’ipotesi del reato di lesioni alle varie forme previste dal legislatore, e precisamente in quattro differenti ipotesi (lievissime, lievi, gravi, gravissime).

Lesioni personali lievissime

Se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa e la pena sarà quella della reclusione da mesi 6 ad anni 3. La competenza è del Giudice di Pace.

Lesioni personali lievi

Se la malattia ha una durata compresa tra i 21 giorni ed i 40 giorni ed in tal caso la competenza sarà del Tribunale, pur non essendovi formalmente differenza di pena, restando infatti quella della reclusione da mesi 6 ad anni 3. Occorre però evidenziare che il Giudice di Pace non può comminare pene detentive ma solo pecuniarie oppure, in casi di particolare gravità, di prestazione di attività lavorative non retribuite a favore della collettività o di permanenza domiciliare, pertanto la differenza tra lesioni lievissime e lievi, pur essendo formalmente di poco conto, è in realtà molto significativa.

Lesioni personali gravi

Se la malattia ha una durata superiore ai 40 giorni o se dal fatto lesivo derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa o, ancora, se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo, l’articolo 583, 1° comma, prevede la pena della reclusione da 3 a 7 anni

Lesioni personali gravissime

Sono previste al 2°comma dell’articolo 583 del codice penale e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (abrogato a seguito dell’introduzione del reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all’art. 583 quinquies, con l’art. 12 comma 3 della L. 19 luglio 2019 n. 69) o se procura l’aborto della persona offesa (anche questo abrogato, dall’art. 22, della l. 22 maggio 1978, n. 194, che prevedeva il reato di aborto preterintenzionale, poi successivamente abrogato dall’art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 con introduzione del reato di cui all’art. 593 ter c.p. cd. “interruzione di gravidanza non consensuale”)

Le circostanze aggravanti delle lesioni

L’articolo 585 prevede inoltre numerose aggravanti applicabili a tutte le quattro ipotesi sopracitate. Esso difatti stabilisce che la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. Agli effetti della legge penale per armi s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono inoltre assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

L’articolo 576 sopra richiamato prevede quali circostanze: 1) il concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell’articolo 61; 2) l’aver commesso il fatto contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; 3) fatto commesso dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4) fatto commesso dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5) fatto commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies; 5.1) commesso dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 bis nei confronti della stessa persona offesa; 5-bis) commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.

L’articolo 577 invece prevede quali altre circostanze aggravanti: 1) il fatto commesso contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3) con premeditazione; 4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61.

1.Le Percosse

Differente dal reato di lesioni è la fattispecie di percosse, prevista all’articolo 581 c.p. Esso prevede che Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente (si pensi ad esempio ad uno schiaffo che non procura reali lesioni e giorni di prognosi), è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro, e tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

2.La Rissa

In questo caso è l’articolo 588 prevede che chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 309 euro, quindi una pena solamente pecuniaria. Tuttavia se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da 3 mesi a 5 anni e la stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

3.Lesioni Personali Colpose

Differenti dalle lesioni volontarie appena elencate sono le ipotesi colpose.

Si pensi ad esempio ad un infortunio sul lavoro, ad una colpa medica, ad un intervento chirurgico sbagliato (sulla responsabilità del medico e sulla cosiddette malpractice ci si soffermerà in un apposito paragrafo) o, ancora, sulle lesioni stradali (oggetto di una norma ad hoc recentemente introdotta dal legislatore).

Sul punto, l’articolo 590 c.p.  prevede che chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave (sul concetto di gravità si veda quanto richiamato nel paragrafo precedente) la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da euro 123 a euro 619, mentre se la lesione è gravissima, è prevista quella della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pensa della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. In sostanza nei casi di lesioni personali colpose “semplici” la competenza è del Giudice di Pace ed il reato sarà procedibile a querela, mentre negli altri casi (infortuni sul lavoro o per esercizio abusivo della professione) la competenza sarà del Tribunale in composizione monocratica con procedibilità d’ufficio.

3.1 Per infortunio sul lavoro

Se i fatti di cui al secondo comma dell’articolo 590 c.p. sono commessi con violazione delle norme la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 3 mesi a un 1 o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni.

3.2 Per esercizio abusivo della professione

Se i fatti di cui al secondo comma dell’articolo 590 c.p. sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni (si pensi ad un finto dentista o ad un finto medico che nell’ambito della sua attività cagiona lesioni per imperizia, imprudenza o negligenza).

3.3 Stradali

Le lesioni personali stradali sono, di fatto, lesioni colpose, a cui il legislatore ha voluto dare una particolare rilevanza (anche punitiva) in virtù dei numerosi incidenti avvenuti negli ultimi anni che hanno provocato un particolare allarme sociale.

L’articolo 590 bis del codice penale prevede che chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime.

Pene più severe sono previste per chi cagiona lesioni guidando da ubriaco o drogato.

Prevede la norma che chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) (cioè in stato di ebbrezzasuperiore a 1,5 g/l), e 187 (o sotto effetto di droghe) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.

Inoltre, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b) (e quindi con una percentuale di alcool minore, da 0,8 a 1,5 g/l), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì in caso di particolari violazioni al codice della strada, ovvero nel caso di violazione dei limiti di velocità, di attraversamento con semaforo rosso o contromano o senza rispettare l’attraversamento pedonale, e precisamente è previsto che le pene della reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime si applicano:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata (di 1/3) se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria, prevedendo dunque una circostanza aggravante comune.

La norma prevede inoltre una circostanza attenuante nelle ipotesi di cui ai commi precedenti qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, prevedendo una diminuzione di pena fino alla metà.

Infine, nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Una particolare figura aggravante è poi prevista all’articolo 590 per il quale che prevede se il conducente si dà alla fuga la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

FAQ

Penso di essere vittima di un danno medico, cosa devo fare?

Rivolgiti a noi per capire se vi è davvero un’ipotesi di colpa medica, ci rivolgeremo ai nostri esperti in medicina legale al fine di comprendere se le condotte dei medici o dei sanitari siano state caratterizzate da profili di colpa oppure se è opportuno evitare il contenzioso;

Come avere una copia della cartella clinica dall’Ospedale?

Puoi richiedere la copia della cartella clinica e dei relativi allegati presso l’apposito ufficio di ogni ente ospedaliero, tramite richiesta da valutare di volta in volta in base alle regole interne ed alle procedure della struttura. Tuttavia puoi rivolgerti a noi e delegarci al fine di avere una completa assistenza.

In quanto tempo avrò il risarcimento?

Non esistono tempi certi o predefiniti, ma è importante evidenziare che ogni diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione, ovvero occorre richiederlo entro un determinato e preciso lasso di tempo. Rivolgiti a noi per comprendere i possibili tempi e l’opportunità di avanzare richieste risarcitorie e, in caso di esito positivo, che tipo di procedure scegliere.

Cosa fare in caso di incidente?
Il campo degli incidenti stradali è oggi particolarmente ampio, soprattutto a seguito della riforma che ha interessato la modifica del codice penale con l’introduzione di nuovi reati specifici. Per quanto riguarda il risarcimento e gli eventuali danni (sia a cose che a persone nonché a terzi trasportati), a prescindere dalla valutazione dell’opportunità di proporre denuncia-querela, è possibile quasi sempre richiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice (o in certi casi, qualora il danneggiante non risultasse assicurato, ad un apposito fondo vittime della strada), tuttavia prima di poter dare risposte certe occorre valutare attentamente caso per caso. Rivolgiti a noi per comprendere quale sia la strada migliore.

Cos’è il danno biologico?

Il danno biologico è un cosiddetto danno non patrimoniale (che si distingue dal danno patrimoniale, ma entrambi sono “quantificabili” monetariamente), definito dal codice delle assicurazioni come una lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Nel danno biologico sono presenti componenti che sono generalmente strettamente personali, da calcolare di volta in volta secondo apposite tabelle. Rivolgiti a noi per un consulto o per un semplice parere.

Infortunio sul lavoro: cosa fare?
I profili conseguenti ad un infortunio sul lavoro sono molteplici: penali ed amministrativi (eventuali) e civilistici. Generalmente in seguito ad infortunio sul lavoro possono verificarsi lesioni anche gravi o gravissime (basti pensare al taglio di un arto durante l’utilizzo di certe apparecchiature meccaniche, all’inalazione di gas o sostanze tossiche, o ad ipotesi anche peggiori ed in certi casi, purtroppo, anche mortali). Proprio per questa molteplicità di ipotesi (e di diverse conseguenze) occorre rivolgersi ad un legale al fine di comprendere i vari aspetti ed i vari riflessi che possono interessare la singola vicenda infortunistica, sia dal punto di vista datoriale sia dal punto di vista del lavoratore dipendente, privato o pubblico.

Serve Aiuto?

About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.