Microcriminalita e reati predatori

1.Furto

1.1 Furto semplice

Il reato di furto (semplice) è previsto all’articolo 624del codice penale, il quale stabilisce testualmente che chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 154 euro a 516 euro. Il codice prevede poi che agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il presente delitto è punibile a querela della persona offesa, mentre le ipotesi di furto aggravato sono procedibili d’ufficio (e cioè anche se la persona offesa decide di non avanzare querela).

1.2 Furto aggravato

Quali sono le ipotesi di furto aggravato? Occorre riportare quanto previsto dall’articolo 625del codice penale. Tale norma stabilisce infatti che la pena per il fatto previsto dall’art. 624 (cioè la pena del furto semplice, stabilita dal legislatore da 6 mesi a 3 anni) è, per il furto aggravato, della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 927 euro a 1.500 euro.

Trattasi di furto aggravato se:

1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione (articolo abrogato a seguito dell’introduzione della fattispecie di reato di cui all’art. 624 bis c.p. sulla quale ci si soffermerà successivamente);

2) se il colpevole usa violenza sulle cose (si pensi alla manomissione di un contatore di energia elettrica o al taglio della catena di una bicicletta) o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso (se ne facesse uso si configurerebbe infatti un’ipotesi di rapina di cui all’art. 628 c.p.);

4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano, o di dosso alla persona (per quanto riguarda lo strappo il legislatore ha previsto l’ipotesi di cui all’art. 624 bis c.p. e pertanto il n. 4 è relativo esclusivamente alla destrezza, da intendersi come particolare abilità del ladro che con mossa repentina e profittando della distrazione altrui riesce ad impossessarsi, ad esempio, del portafoglio di una persona);

5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (si pensi ai numerosi e frequenti furti di rame);

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria (il cosiddetto reato di “abigeato”, ancora molto frequente in certe zone rurali)

8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

Il codice prevede inoltre che se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni e della multa da 206 euro a 1549 euro.

Si riporta, dunque, quanto previsto dall’art. 61 c.p. che prevede le cosiddette circostanze aggravanti comuni – che possono aumentare la pena, generalmente, di 1/3 – che qui importano particolarmente in quanto, se concorrenti con una delle circostanze previste all’art. 625 portano la pena della reclusione da 3 a 10 anni e quella della multa, alzandola quindi notevolmente.

Ecco dunque le ipotesi dell’articolo 61:
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l’avere agito per motivi abietti o futili;

2) l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

3) l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento (essendo relativa ai reati colposi questa circostanza non interessa il furto);

4) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6) l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7) l’avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l’aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità;

11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale (articolo questo dichiarato incostituzionale);

11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;

11-quater) l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere;

11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;

11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative;

11-septies) l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni;

1.3 Furto in abitazione

Come sopra accennato, il legislatore ha voluto inasprire le pene per le ipotesi di furto in abitazione, creando una fattispecie autonoma di furto all’articolo 624 bis c.p.

La norma in questione prevede che chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa (ad esempio anche nel cortile dell’abitazione), è punito con la reclusione da 4 a 7 anni e con la multa da 927 euro a 1.500 euro.

La pena è della reclusione da 5 a 10 anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61 (alle quali si rimanda al paragrafo precedente). Inoltre, le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli art. 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

1.4 Furto con strappo

Al comma 2° dell’articolo 624 bis c.p. è previsto il reato di furto con strappo (che prima della riforma era considerato come un furto aggravato). Proprio per l’allarme sociale che un reato di questo tipo può destare (si pensi ad esempio allo strappo di una collana d’oro dal collo di una anziana donna in bicicletta, che può avere conseguenze tragiche) il legislatore ha optato per la previsione di tale norma, prevedendo che alla stessa pena di cui al primo comma (e cioè alla pena della reclusione da 4 a 7 anni o da 5 a 10 anni se aggravato) soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

2.Rapina

Qualora l’impossessamento avvenga con violenza o minaccia si integra l’ipotesi più grave di rapina.

L’articolo 628del codice penale prevede che chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da 927 euro a 2.500 euro, ed alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità (la cosiddetta rapina “impropria”, si pensi ad esempio alla violenza esercitata durante la fuga per assicurarsi il possesso dell’oggetto appena sottratto).

Il comma 2° prevede varie circostanze aggravanti ad effetto speciali, che comportano una differente pena, e precisamente la reclusione da 6 a 20 anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire ;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 61 (già precedentemente riportato), la pena è della reclusione da 7 a 20 anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.

3.Estorsione

Il successivo articolo 629 del codice penale prevede il grave delitto di estorsione.

La norma punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da 7 a 20 anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente (e cioè dell’art. 628 appena sopracitato).

La predetta norma non va confusa con l’ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone di cui all’art. 393 c.p. (non poche sono infatti le ipotesi di derubricazione).

La differenza non è di poco conto, in quanto quest’ultima norma punisce l’ipotesi di colui che, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, ma in tal caso è punito, a querela dell’offeso con la reclusione fino a 1 anno, mentre se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a 206 euro. La pena è poi aumentata di 1/3 se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

Si nota, pertanto, la imponente differenza, soprattutto in termini di pena, con il reato di estorsione; qualora fosse contestata l’ipotesi di cui all’art. 629 c.p. si potrebbe infatti valutare se vi siano i presupposti per poter ricondurre il fatto nella più lieve norma di cui all’art. 393 del codice.

4.Minaccia

Minaccia semplice o aggravata

L’art. 612 del codice penale distingue due ipotesi di minaccia.

Il 1° comma prevede che Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Questa è l’ipotesi di minaccia “semplice” (si pensi, ad esempio, ad una mera minaccia verbale). In tal caso la competenza è del Giudice di Pace.

Il 2° comma stabilisce invece che se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a 1 anno ed in tal caso si procede d’ufficio. Questa è l’ipotesi di minaccia “aggravata”. Per comprenderla al meglio occorre qui riportare il dettato normativo dell’art. 339, il quale prevede le ipotesi di minaccia commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte; ancora, sono considerate minacce aggravate se commesse da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, o mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. In tal caso la competenza è del Tribunale a composizione monocratica.

 

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