Truffa

Nel diritto italiano, la truffa è l’ottenimento di un vantaggio a scapito di un altro soggetto indotto in errore attraverso artifici e raggiri.

LA TRUFFA ED I REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

 

La truffa semplice

L’articolo 640 del codice penale prevede che chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 a 1032 euro, ed il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si tratta delle ipotesi più “semplici” di truffa (come ad esempio l’aver venduto a più soggetti un bene di cui non si è mai stati proprietario, o il pacco di sale recapitato a casa invece del telefono cellulare ordinato su internet).

 

La truffa aggravata

Il comma 2° dell’articolo 640 prevede invece che la pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se: 1) il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5) . In tali casi (o qualora vi sia la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7) il reato è procedibile d’ufficio.

 

La truffa aggravata dall’aver ingenerato il timore di un pericolo immaginario e la differenza dall’estorsione

Il comma 2° n. 2  dell’art. 640 appena sopracitato prevede, quale forma di truffa aggravata, il fatto commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario. In tali casi si pone il problema di capire se si è trattato davvero di una truffa aggravata o se, al contrario, si è configurata una vera e propria estorsione prevista all’articolo 629 c.p. (reato ben più grave e spiegato nel successivo capitolo relativo ai reati predatori). Sul punto occorre allora rifarsi ai criteri distintivi operati dalla giurisprudenza di legittimità: la Suprema Corte ha infatti evidenziato che il reato di truffa aggravata dall’essere stato ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario si configura solo allorché venga prospettata al soggetto passivo una situazione di pericolo che non sia riconducibile alla condotta dell’agente, ma che anzi da questa prescinda perché dipendente dalla volontà di un terzo o da accadimenti non controllabili dall’uomo; viceversa, se il verificarsi del male minacciato, pur immaginario, viene prospettato come dipendente dalla volontà dell’agente, il soggetto passivo è comunque posto davanti all’alternativa di aderire all’ingiusta e pregiudizievole richiesta del primo o subire il danno: in tali ipotesi pertanto si configura il delitto di estorsione, ed a nulla rileva che la minaccia, se credibile, non sia concretamente attuabile. Per fare un esempio concreto, se dei soggetti si introducono in casa di un’anziana donna fingendosi poliziotti e fingendo di dover eseguire un ordine di perquisizione (e sottraendo i gioielli o il denaro della malcapitata), ben si potrebbe trattare di una vera e propria estorsione, peraltro in forma aggravata.

 

La truffa a danno di anziani o di soggetti deboli e la differenza dalla circonvenzione di incapace

Occorre precisare che in questi casi non esiste una vera e propria fattispecie autonoma di truffa, tuttavia il codice penale prevede al comma 2° n. 2 bis dell’art. 640 che la truffa è da considerarsi aggravata se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5. Tale ultima norma prevede l’aggravante comune dell’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, ed è denominata come aggravante della “minorata difesa”. Essa si configura, ad esempio, qualora la vittima sia un soggetto anziano o un soggetto debole, come ad esempio un disabile, sempre che non si tratti, in quest’ultimo caso, di circonvenzione di incapaci di cui all’art. 643 c.p. In tale caso, infatti, si può essere in presenza di questo differente reato. Proprio l’articolo 643 c.p. punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica  di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 206 euro a 2065 euro (si pensi ad esempio ad una giovane badante che, fingendosi innamorata dell’anziano che ha in cura, lo induce ad effettuare bonifici bancari a suo favore, dilapidando le sue risorse).

 

La truffa assicurativa

L’articolo 642 del codice penale prevede testualmente che chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto, ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata (di 1/3). Si procede a querela di parte. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il concetto di “sinistro” non sia limitato al solo incidente stradale, ma sia da intendersi in senso ampio, come qualsiasi evento dannoso degno di rilievo sotto il profilo assicurativo. Tale reato è punibile a querela della persona offesa.

 

La truffa a danno di congiunti

L’articolo 649 del codice penale prevede una particolare causa di non punibilità. Testualmente è riportato che non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 1) del coniuge non legalmente separato; 1-bis) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;  2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell’adottante o dell’adottato;3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone. La truffa, pertanto, per scelta legislativa (salvo casi particolare da valutare di volta in volta), non è punita se posta in essere a danno dei soggetti precedentemente richiamati. L’art. 649 inoltre riguarda altre fattispecie, che qui non occorre ora approfondire.

 

L’insolvenza fraudolenta

Diverso dal reato di truffa è la fattispecie prevista all’articolo 641, la quale prevede che chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla, è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a 2 anni o con la multa fino a 516 euro. Tuttavia l’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato. In sostanza, per semplificare, è la dissimulazione – intesa come ogni attività con cui la controparte viene tenuta all’oscuro in merito allo stato di insolvenza – ad essere il principale elemento distintivo del reato in esame rispetto al delitto di truffa; l’insolvenza fraudolenta differisce dalla truffa contrattuale perché, mentre nella prima vi è la semplice dissimulazione dell’insolvenza, nella seconda si mette in opera un comportamento volto a carpire il consenso del contraente tratto in errore. Per distinguerla invece dai meri inadempimenti civilistici la giurisprudenza ha chiarito che ai fini della sussistenza del predetto reato, la condotta di chi tiene il creditore all’oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l’obbligazione assume rilievo quando sia legata al preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione, mentre non si configura alcuna ipotesi criminosa, ma solo illecito civile, nel mero inadempimento non preceduto da alcuna intenzionale preordinazione. Si pensi, ad esempio, a colui che prenota una stanza d’albergo senza avere alcuna disponibilità economica e con il preciso proposito di non pagare quanto dovuto, in tal caso si potrebbe configurare il reato di cui all’art. 641 c.p.

 

L’usura

Di particolare importanza appare la norma relativa all’usura, prevista all’articolo 644 del codice. L’usura infatti oltre ad avere una fondamentale rilevanza civilistica (di cui si tratterà nell’apposito capitolo) può avere anche rilevanza penale, punita con la reclusione da 2 a 10 anni. Tale norma prevede che chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (occorre pertanto fare riferimento ai tabellari). Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni. In materia di usura la prescrizione decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale, come previsto dall’art. 644 ter c.p.

 

FAQ

Hai subìto una truffa online?

Mantieni copia di tutta la documentazione necessaria (ad esempio, effettua uno “screenshot” della contrattazione con il venditore o della messaggistica intercorsa), è fondamentale per avere prova dei raggiri e degli artifizi utilizzati, al fine di provare la sussistenza del reato di truffa e non, invece, di un mero inadempimento contrattuale civilistico

 

Sei stato vittima di una truffa telefonica?

Ricordati il numero di chi ti ha chiamato o, se non è possibile, almeno la data o il periodo della chiamata; è possibile infatti chiedere di acquisire i tabulati telefonici al fine di capire se è stata realmente posta in essere una truffa (o un tentativo di truffa) oppure se si è trattato di una mera proposta contrattuale aggressiva condotta da una società realmente esistente

 

Qualcuno imbrogliandoti ti ha fatto firmare un documento che ti ha incastrato?

Rivolgiti a noi per comprendere se vi sono gli estremi della cosiddetta “truffa contrattuale” o se, al contrario, si tratta di una questione puramente civilistica. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha più volte osservato che gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza (si pensi ad esempio alla esistenza di un precedente contratto di vendita dello stesso bene in favore di terzi, che potrebbe configurare la truffa contrattuale)

 

Sei stato raggirato da un venditore porta a porta?

Porta con te ogni documentazione e, se presente, eventuali contratti da te firmati, e rivolgiti a noi per valutare la proponibilità di una denuncia-querela alle autorità competenti, al fine di instaurare un procedimento penale come persona offesa, sia per ragioni di giustizia sia per il recupero dell’eventuale credito sottratto con la truffa; nel caso invece si tratti di una questione civilistica, rivolgiti a noi per prevenire eventuali problematiche contrattuali che, seppur derivanti da clausole firmate in buona fede, possono aver portato ad una situazione contrattuale giuridicamente valida ma iniqua e svantaggiosa e che potrebbe essere annullata;

 

Sei stato vittima di usura?

Rivolgiti a noi per capire se ci sono gli estremi per la denuncia penale o se si tratta di una questione civilistica. Guarda il successivo capitolo relativo all’indebitamento ed in ogni caso contattaci per avere ulteriori chiarimenti anche in merito al fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura.

 

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